Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, di seguito denominata «legge n. 425 del 1997», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e disciplina). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge tramite due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, una terza prova scritta a carattere nazionale e un colloquio».